Protocollo emergenza caldo

Firmato il PROTOCOLLO QUADRO per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

Il presente protocollo promuove le buone pratiche al fine di scongiurare infortuni e malattie professionali, come anche eventi e condizioni di malessere, connessi alle emergenze climatiche.

PROCEDURA ATTUATIVA PER USUFRUIRE DELLA CIGO

Chi può presentare domanda

  • Imprese soggette a CIGO: industria, edilizia, lapidei
  • Imprese coperte dal FIS: datori di lavoro con più di 5 dipendenti non rientranti nella CIGO
  • Imprese aderenti a Fondi di solidarietà bilaterali (es. artigianato, credito, assicurazioni)
  • Imprese agricole: per operai e impiegati a tempo indeterminato (CISOA)

Causali ammesse

  1. Ordinanza della pubblica autorità
  • → Sospensione o riduzione dell’attività per ordine non imputabile all’impresa/lavoratori
    → Basta indicare gli estremi dell’ordinanza nella relazione tecnica (senza allegato)

2. Evento meteo – temperature elevate

  • → Temperatura reale > 35 °C
    → Oppure temperatura “percepita” elevata per:
    – esposizione diretta al sole
    – uso di DPI o macchinari che generano calore
    – ambienti chiusi non ventilati
    – elevata umidità

Non è ammessa doppia domanda per le stesse giornate/lavoratori con entrambe le causali. Se vi è sovrapposizione, l’istruttoria considera le ordinanze come prova aggiuntiva.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

  • Relazione tecnica dettagliata con:
    – Causale scelta
    – Descrizione attività sospese o ridotte
    – Modalità di svolgimento del lavoro
    – Estremi dell’ordinanza (se presente)
  • Non serve allegare i bollettini meteo (li acquisisce l’INPS)

Vantaggi procedurali (EONE)

  • Nessuna anzianità minima di 30 giorni richiesta
  • Nessun contributo addizionale dovuto
  • Termine per presentare domanda: ultimo giorno del mese successivo all’evento
  • Informativa sindacale: non preventiva, può essere fatta anche dopo l’inizio della sospensione: obbligatoria solo per proroghe oltre 13 settimane continuative nei settori edile e lapideo

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