Che cos’è ?
Il DURC (documento unico di regolarità contributiva) è il certificato che attesta la regolarità delle imprese in merito agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile o Edilcassa.
Richiederlo è indispensabile per poter partecipare a qualunque gara per appalti e subappalti di lavori pubblici in edilizia, per lavori privati in edilizia, per attestazione SOA, iscrizione all’Albo Fornitori, agevolazioni – finanziamenti – sovvenzioni, per gli appalti di forniture, per gli appalti di servizi e per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.
Generalmente a richiedere il DURC sono le imprese (anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega), ma possono richiederlo anche le pubbliche amministrazioni appaltanti, gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA (Società Organismi di Attestazione).
Il DURC on-line
L’articolo 4 del D.L. n. 34/2014 (convertito dal L. n.78/2014) e Il D.M. 30 gennaio 2015 hanno introdotto delle modifiche alla disciplina del rilascio del durc per semplificare gli adempimenti richiesti a imprese e agli altri soggetti che richiedono il durc, come ad esempio stazioni appaltanti, pubbliche amministrazioni, SOA, ANAC, etc..
Il testo del decreto e altri documenti di interesse sono scaricabili nell’area download di questo sito internet.
Dal 1 luglio 2015 la verifica della regolarità della posizione contributiva di un’impresa per INPS, INAIL ed Edilcassa avviene in tempo reale.
Il Durc on-line viene richiesto esclusivamente attraverso i portali di INPS e INAIL. L’Edilcassa non può più richiedere, emettere o inviare i certificati.
Requisiti di regolarità
La verifica di regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dell’impresa/lavoratore autonomo sino all’ultimo giorno del secondo mese precedente quello in cui avviene la verifica (ad es. per una richiesta effettuata il 1 luglio 2015, il giorno da considerare per la verifica di regolarità è il 31 maggio 2015.
Se il codice fiscale del richiedente non è presente negli archivi di INPS e INAIL l’esito della richiesta sarà “non risulta alcuna iscrizione”. Il durc, in questo caso, non è regolare.
Assenza di regolarità
Nel caso in cui non sia possibile attestare la regolarità della posizione contributiva dell’impresa/lavoratore autonomo, INPS, INAIL, Edilcassa inviano una comunicazione via PEC all’impresa/lavoratore autonomo o all’intermediario delegato con l’indicazione delle cause di irregolarità rilevate. La comunicazione costituisce un invito a regolarizzare la posizione contributiva. La posizione contributiva può essere regolarizzata entro 15 giorni dalla notifica dell’invito a regolarizzare. Il rilascio del durc può avvenire entro trenta giorni dalla data della richiesta.
Il durc on-line è valido per tutte le eventuali altre richieste di regolarità effettuate successivamente, fino al termine della sua validità (120 giorni dalla data della richiesta).
Contenuti del documento
La verifica con esito positivo genera un documento in formato pdf non modificabile che riporta:
– Denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale del soggetto verificato;
– Iscrizione a INPS, INAIL, Edilcassa;
– Dichiarazione dei regolarità;
– Numero identificativo, data della verifica e di scadenza del documento.
Il documento vale 120 giorni dalla data della prima richiesta effettuata ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte da INPS, INAIL.