D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 – “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022)
L’art. 4 “Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro“, prevede il riconoscimento dei benefici relativi ai diversi bonus edilizi, per i lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. Tale contratto deve essere riportato anche nelle fatture emesse in esecuzione dei lavori.
La norma prevede, inoltre che, l’Agenzia delle Entrate per la verifica delle indicazioni del CCNL applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture possa avvalersi dell’INL, dell’INPS e delle Casse Edili.
La norma acquisisce efficacia decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto (26 febbraio 2022) e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.