PRESTAZIONI ORDINARIE Previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.

INDICE

FERIE E GRATIFICA NATALIZIA
INTEGRAZIONE ALL’INDENNITÀ DI MALATTIA
INTEGRAZIONE ALL’INDENNITÀ DI INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE
NORME COMUNI A MALATTIA E INFORTUNIO
ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE (A.P.E.)


FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

L’Edilcassa contribuisce a pagare parte di quanto spetta ai lavoratori ad essa iscritti per le loro ferie e gratifica natalizia.
Nella fattispecie paga :

  • l’ 8,50% di quanto spetta loro per le ferie
  • il 10% di quanto spetta loro per la gratifica natalizia

Per un totale, quindi, complessivo del 18,50%, calcolato sugli elementi della retribuzione per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, e sul trattamento economico per le festività.
Gli importi di tale percentuale, vanno accantonati da parte delle imprese, presso l’Edilcassa, secondo quanto stabilito localmente dalle organizzazioni territoriali aderenti alle associazioni nazionali contraenti. Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge (ossia la tassa ad essi relativa viene pagata direttamente tramite l’Edilcassa), secondo il criterio convenzionale individuato nei Contratti Nazionali di Settore.
Nei casi di assenza dal lavoro per malattia, infortunio o malattia professionale, la percentuale che l’impresa deve accantonare presso l’Edilcassa va computata sulla base dell’orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l’assenza dell’ operaio, oppure – qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi – sulla base dell’orario normale di lavoro localmente in vigore.

Nella fattispecie le percentuali da accantonare sono:

PERIODO DI ASSENZA RICONOSCIUTO DA INPS E INAIL % DA ACCANTONARE
Dal 1° al 3° giorno di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale 14,2%
Dal 4° giorno di assenza per malattia in poi 14,2%
Dal 4° al 90° giorno di assenza per infortunio o malattia professionale 5,7%
Dal 90° giorno in poi di assenza per infortunio o malattia professionale 3,6 %
INTEGRAZIONE ALL’INDENNITÀ DI MALATTIA

L’Edilcassa contribuisce a pagare parte di quanto spetta ai lavoratori ad essa iscritti, per i periodi in cui essi si assentano dal luogo di lavoro per motivi di salute.
Durante tali periodi infatti, le imprese (entro i limiti della conservazione del posto di lavoro), sono tenute a pagare mensilmente, agli operai non in prova, una somma giornaliera.
Tale somma giornaliera, corrisponde all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie (calcolate applicando alla retribuzione oraria  i coefficienti indicati nella seguente tabella)della retribuzione (costituita dal minimo di paga base, dall’indennità territoriale di settore e dall’indennità di contingenza) per il numero di ore che risulta dividendo per 6 le ore dell’orario contrattuale settimanale (in vigore nella provincia interessata) , durante l’assenza per malattia.
Tale trattamento economico giornaliero, viene pagato dalle imprese agli operai per 6 giorni alla settimana, escluse le festività.

In virtù di tale prestazione, la percentuale pagata dall’Edilcassa e quella pagata dalle imprese ad essa aderenti ( sul totale di quanto spetta ai lavoratori per i periodi di malattia) , sono specificate nella seguente tabella:

PERIODO DI ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE % PAGATA DA EDILCASSA % PAGATA DA IMPRESE % TOT.  SPETTANTE AI LAVORATORI
 Oltre 6 giorni di assenza  0,500%
(solo per i primi 3 giorni di assenza)
 0,0495%  0,5495%
 Oltre 12 giorni di assenza  1,000%
(solo per i primi 3 giorni di assenza)
 0,0495%  1,0495%
 Fino a 20 giorni di assenza  0,330 %
(solo per i giorni compresi tra il 4° e il 20° di assenza)
 0,0495 %  0,3795 %
 Fino a 180 giorni di assenza  0,107 %
(solo per i giorni compresi tra il 21° e il 180° di assenza)
 0,0495 %  0,1565 %
 Oltre a 180 giorni di assenza e fino a 365 giorni di assenza  0,500 %
(solo per i giorni compresi tra il 181° e il 365° di assenza)
 0,0495 %  0,5495 %

La percentuale di quanto spetta agli apprendisti, per le giornate di assenza dal lavoro per motivi di salute, non indennizzate dall’INPS, è pari a 0,5495% di cui:

  • 0,500 a carico dell’ Edilcassa;
  • 0,0495 a carico dell’Impresa.

Le imprese, durante i periodi di assenza dal lavoro per malattia, nei limiti della conservazione del posto, sono tenute ad accantonare, presso l’Edilcassa, la percentuale prevista dalla normativa vigente dei singoli contratti.

INTEGRAZIONE ALL’INDENNITÀ DI INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE

L’ Edilcassa contribuisce a pagare parte di quanto spetta ai lavoratori ad essa iscritti, per i periodi in cui essi si assentano dal luogo di lavoro a causa di infortuni o malattie professionali (ossia infortuni avvenuti sul luogo e negli orari di lavoro e malattie contratte sul luogo o per motivi di lavoro).
Durante tali periodi infatti, le imprese (entro i limiti della conservazione del posto di lavoro) sono tenute a pagare mensilmente, agli operai non in prova, una somma giornaliera.

Tale somma giornaliera, corrisponde all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie (calcolate applicando alla retribuzione oraria  i coefficienti indicati nella seguente tabella) della retribuzione (costituita dal minimo di paga base, dall’indennità territoriale di settore e dall’indennità di contingenza) per il numero di ore che risulta dividendo per 7 le ore dell’orario contrattuale settimanale (in vigore nella provincia interessata), durante l’assenza per infortunio o malattia professionale.
Tale trattamento economico giornaliero, viene pagato dalle imprese agli operai  per tutte le giornate indennizzate dall’INAIL, comprese le domeniche e le festività.

In virtù di tale prestazione, la percentuale pagata dall’Edilcassa e quella pagata dalle imprese ad essa aderenti (sul totale di quanto spetta ai lavoratori per i periodi di assenza dovuta ad infortuni o malattie professionali) , sono specificate nella seguente tabella :

PERIODO DI ASSENZA PER INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE % PAGATA DA EDILCASSA % PAGATA DA IMPRESE % TOT.  SPETTANTE AI LAVORATORI
 Dal 1° al 90° giorno  di assenza 0,234% 0,0198 0,2538
 Dal 91° giorno di assenza in poi 0,045%  0,0124 0,0574

Per ciò che riguarda l’accantonamento della percentuale relativa a ferie e gratifica natalizia (da effettuare da parte delle imprese presso l’Edilcassa), resta fermo quanto disposto dalla normativa vigente dei singoli contratti.

NORME COMUNI A MALATTIA E INFORTUNIO

L’ Edilcassa, dopo aver ricevuto dalle imprese ad essa aderenti, la documentazione relativa alla liquidazione dei propri dipendenti, effettua scrupolosi controlli per verificare che non vi siano discordanze con quanto prevede la  normativa vigente dei singoli contratti a proposito delle assenze dovute a malattia,  infortunio professionale e malattia professionale, durante i periodi di preavviso che precedono la liquidazione.
Dopo aver effettuato tali controlli, l’Edilcassa, con sollecitudine, trasmette alle imprese l’estratto dei conteggi per tutti gli operai malati o infortunati, segnalando eventuali discordanze ed effettuando il relativo rimborso tramite bonifico bancario.

In base alla normativa vigente, infatti, le imprese sono tenute (entro i limiti della conservazione del posto di lavoro) a pagare una somma giornaliera ai propri dipendenti che si assentano durante il periodo di preavviso, per motivi di salute o a  causa di infortuni o malattie professionali (ossia infortuni avvenuti sul luogo e negli orari di lavoro e malattie contratte sul luogo o per motivi di lavoro).
Tale somma giornaliera è ridotta in caso di assenza ingiustificata (soggetta a provvedimenti disciplinari) verificatasi nel mese precedente l’inizio del periodo di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale, durante il periodo di preavviso. ( Si parla, a tal proposito, del mese di calendario; ciò significa, ad esempio, che tale riduzione scatta se un operaio, assentatosi ingiustificatamente nel mese di marzo, ad aprile -durante il periodo di preavviso- si assenta per motivi di salute o a causa di  infortunio o malattia professionale).

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE (A.P.E.)

L’Edilcassa ( come tutte le casse edili  o edilcasse)  paga un contributo a quei lavoratori ad essa iscritti, che abbiano maturato (anche in più province) l’anzianità professionale edile; ossia a quei lavoratori che, entro il 30 settembre del biennio precedente, abbiano accantonato 2.100 ore di lavoro.
Al fine di tale requisito vengono contate:

  • le ore di lavoro ordinario prestate
  • le ore di assenza dal lavoro per malattia, indennizzate dall’INPS
  • le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, indennizzate dall’INAIL
  • le ore di assemblea e permessi sindacali, previsti dal C.C.N.L., dal contratto integrativo  provinciale,  e dalla legge n. 300 del 20/5/1970 dello “Statuto dei lavoratori”.
  • le ore di studio effettuate -a partire dal primo gennaio 1998- durante i corsi di formazione professionale, organizzati dall’Edilcassa ( o da altre casse edili o edilcasse).

L’Edilcassa paga tale contributo, ai lavoratori ad essa iscritti, in occasione del 1° maggio dell’anno successivo a ciascun biennio (che va dal 1° ottobre al 30 settembre).

L’entità di tale contributo:

  • viene calcolata moltiplicando gli importi orari definiti, anno per anno, tra le associazioni nazionali contraenti.
  • aumenta in base al livello di anzianità professionale edile raggiunto dagli operai interessati. Ossia aumenta in relazione al numero dei bienni consecutivi in cui i lavoratori hanno già maturato tale prestazione.

I bienni devono essere consecutivi perché ogni volta che viene saltato un biennio, si ricomincia dal primo livello A.P.E.
In altre parole: indipendentemente dal livello di anzianità professionale raggiunto sino a quel momento, gli operai che in un biennio  non riescono ad accantonare le 2.100 ore di lavoro, necessarie per ottenere la prestazione A.P.E.,  nel primo biennio che ci riescono, tornano a percepire la somma stabilita per il primo livello.
Gli operai aderenti all’Edilcassa, precedentemente iscritti (nel corso del biennio precedente) ad altre casse edili o edilcasse, ricevono comunque il contributo per la prestazione di anzianità professionale edile. Infatti l’Edilcassa comunica alle casse edili o edilcasse presso cui erano precedentemente iscritti, quanto (sulla base delle ore accantonate) devono pagar loro – tramite l’Edilcassa – per la prestazione A.P.E.

Affinché i lavoratori possano usufruire di tale prestazione, è necessario che le imprese per cui essi lavorano:

a) dichiarino, nella denuncia mensile, le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascuno dei propri operai;
b) versino, all’Edilcassa, un contributo per tutte le ore di lavoro ordinario prestate da ciascuno dei propri operai, e per i periodi di festività. L’entità di tale contributo viene calcolata in base agli elementi della retribuzione ed è stabilita (in relazione alle esigenze della gestione) attraverso un accordo tra le organizzazioni territoriali aderenti alle associazioni nazionali contraenti. Tale contributo affluisce presso un Fondo autonomo, denominato “Fondo per l’anzianità professionale edile”.

L’Edilcassa registra le ore di lavoro ordinario, e le eventuali frazioni di ore, che le imprese ad essa aderenti dichiarano per ciascuno dei propri operai; e per le quali pagano il contributo destinato al “Fondo per l’anzianità professionale edile”.
In tal modo l’Edilcassa può accertare, per ciascuno dei lavoratori ad essa aderenti, l’accantonamento delle 2.100 ore di lavoro, necessarie per ottenere la prestazione di anzianità professionale edile (ripetiamo che, ai fini di tale requisito, sono ritenute valide -e pertanto registrate dall’Edilcassa – anche le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall’INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall’INAIL.)

Inoltre, su richiesta degli operai interessati, l’Edilcassa registra:

  1. 88 ore di assenza dal lavoro per congedo matrimoniale.
    A tal proposito i lavoratori che ne fanno richiesta devono presentare:
    – il certificato di matrimonio  rilasciato dal Comune;
    – il certificato di congedo matrimoniale rilasciato dall’impresa.
  2. 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva.
    A tal proposito i lavoratori che ne fanno richiesta devono presentare:
    – il congedo dal servizio militare
    – il certificato in cui l’impresa dichiara l’esistenza del rapporto di lavoro tra lei e il lavoratore interessato, durante il suo periodo di leva.

Le ore di assenza per congedo matrimoniale e quelle per il servizio militare di leva non rientrano, tuttavia, tra le  2.100 ore biennali di lavoro, necessarie per ottenere la prestazione A.P.E.
I lavoratori interessati a segnalare eventuali ore di lavoro prestate (comprese  quelle di assenza indennizzate dall’INPS o dall’INAIL) di cui l’Edilcassa non sia a conoscenza , devono inviare una richiesta per farle registrare (entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per ottenere la prestazione A.P.E.) presso l’Edilcassa, via Angelo Bargoni, 8 cap 00153 Roma.
Gli operai che si trasferiscono da una provincia ad un’altra, possono chiedere alla Cassa Edile o Edilcassa della provincia  di provenienza, di rilasciar loro un attestato (redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali) che certifichi il loro livello di anzianità professionale edile.   Ottenuto tale attestato, gli operai interessati devono inviarlo alla Cassa Edile o Edilcassa della provincia nella quale si sono trasferiti.
Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti.