Accordo sulla congruità della manodopera nei cantieri pubblici e privati della ricostruzione

È stato siglato il 7 febbraio scorso, l’allegato accordo fra il Commissario Straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni-Vicecommissari, il Ministero del Lavoro, l’Inps, l’Inail e le parti sociali dell’edilizia sulla verifica della congruità della manodopera nei cantieri della ricostruzione.

L’accordo, che dovrà ora essere recepito da un’ulteriore ordinanza del Commissario Straordinario, che recepirà a sua volta anche il costo della manodopera per ciascuna lavorazione o per gruppi di lavorazioni da inserire nell’Elenco dei Prezzi, previo un confronto da concludersi nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo stesso, ha riconosciuto un ruolo fondamentale alle Casse Edili/Edilcasse del cratere ove si eseguono i lavori.
Queste ultime, infatti, sono deputate alla verifica della congruità e al rilascio del relativo attestato, sulla base degli indici che verranno pubblicati nella prossima Ordinanza, sia nei lavori pubblici (in occasione di ogni SAL) che nei lavori privati che beneficiano di contributi superiori a € 50.000,00 (in occasione dei SAL pari).
Le Casse Edili/Edilcasse avranno un termine di 10 giorni, dal ricevimento della documentazione richiesta, per il rilascio dell’attestato, salvo i casi in cui sia necessario richiedere una integrazione dei documenti (eventuali ulteriori 10 giorni tra l’ulteriore richiesta e il relativo deposito).

Il mancato rilascio nel suddetto termine farà scattare il silenzio assenso della Cassa e l’impresa sarà considerata congrua sulla base del dato fornito dal Direttore dei lavori. Per tale ragione si chiede a Codeste Casse Edili/Edilcasse di essere solerti nel rilascio del certificato o, comunque nel richiedere eventuali integrazioni.

La Cassa Edile/Edilcassa dovrà operare una verifica della congruità complessiva sulla base di quella calcolata dalla stessa per le imprese edili e di quella comunicata, entro il termine di 7 giorni dalla richiesta, dal Direttore dei lavori concernente le imprese subappaltatrici non afferenti il comparto dell’edilizia e i lavoratori autonomi.

Tutte le imprese affidatarie di appalti di lavoro pubblici e privati nelle zone della ricostruzione post sisma, pertanto, dovranno essere in possesso sia della regolarità contributiva attestata tramite il DOL che di quella di congruità attestata attraverso il c.d. Durc di congruità.

L’incidenza della manodopera deve essere calcolata come rapporto tra il costo della manodopera complessiva impiegata nei lavori e l’importo dei lavori eseguiti risultanti dall’Elenco Prezzi approvato con ordinanza n. 7/2016. Tale elenco sarà, quindi, aggiornato anche con l’indicazione del prezzo della manodopera per ciascuna lavorazione o gruppo omogeneo di lavorazioni (oggetto dell’approvazione previo confronto di cui sopra) e, poi, successivamente periodicamente aggiornato.

Negli appalti pubblici l’incidenza della manodopera viene determinata in sede di progetto e in occasione di ogni Sal e del Saldo Finale; negli appalti privati, invece, viene determinata in sede di progetto e nei Sal pari.

Le Casse Edili/Edilcasse avranno la possibilità di operare una riduzione dell’incidenza della manodopera, stante la particolarità dei lavori e le condizioni del cantiere fino al 15%, che potrà aggiungersi all’eventuale diminuzione (sempre fino al 15%) operata dal Direttore dei Lavori.

Ai fini della determinazione dell’incidenza della manodopera concorre anche la manodopera utilizzata per l’esecuzione di opere per la sicurezza.

La Cassa competente, sancisce il punto 11 dell’accordo, provvede o meno al rilascio dell’attestato di congruità qualora la complessiva manodopera denunciata dal Direttore dei lavori nei Sal intermedi e finale (per gli interventi pubblici) o in occasione della richiesta di erogazione dei contributi nei Sal pari (per gli interventi privati), raggiunga l’incidenza prevista in sede di progetto, eventualmente corretta come sopra detto.

Sarà un’ulteriore ordinanza a definire le conseguenze del mancato rilascio della congruità e le procedure di regolarizzazione, che dovrà avvenire comunque entro 30 giorni.

Un altro risultato importante, ottenuto dal costruttivo confronto tra le parti sedute al tavolo, è stata l’introduzione, nel passaggio dell’accordo relativo all’invio della notifica preliminare mediante le piattaforme informatiche regionali, dell’accesso alle stesse da parte, non solo dell’Ispettorato del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail, ma anche delle Casse Edili.
È previsto un periodo di sperimentazione e di monitoraggio di due anni dall’entrata in vigore dell’ordinanza di recepimento dell’accordo stesso durante il quale potrà procedersi ad eventuali aggiustamenti del sistema anche mediante la creazione di appositi gruppi di lavoro.

ACCORDO SULLA CONGRUITA’

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